L'obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori (pubblici e privati) è sancito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che, all’art. 4, stabilisce che, per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, sono di norma computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; la stessa disposizione individua altresì espressamente le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo peraltro salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Quanto alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell'organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della citata legge n. 68/1999, il Ministero ha fornito i propri chiarimenti nella Nota 9 giugno 2021, n. 3 (prot. n. 10833). Dopo aver riepilogato le regole vigenti, illustriamo il contenuto del citato provvedimento amministrativo.
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