Circolare monografica
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Base di computo dell'organico aziendale per l'assunzione di soggetti disabili: i chiarimenti del Ministero

I lavoratori c.d. “agili” non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 24 Giugno 2021
Base di computo dell'organico aziendale per l'assunzione di soggetti disabili: i chiarimenti del Ministero

L'obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori (pubblici e privati) è sancito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che, all’art. 4, stabilisce che, per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, sono di norma computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; la stessa disposizione individua altresì espressamente le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo peraltro salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Quanto alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell'organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della citata legge n. 68/1999, il Ministero ha fornito i propri chiarimenti nella Nota 9 giugno 2021, n. 3  (prot. n. 10833). Dopo aver riepilogato le regole vigenti, illustriamo il contenuto del citato provvedimento amministrativo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La legge 68/1999 promuove l'inserimento lavorativo delle persone disabili con servizi di supporto e collocamento mirato. Specifica categorie sono escluse dal computo dell'organico aziendale.