L’INPS - con Circolare del 12 aprile 2021, n. 57- ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Tale esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta, come già specificato, l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
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