Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - con Interpello promosso dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, in merito alla deroga all’obbligo di causale ex art. 21, D.Lgs. n. 81/2015 nei contratti di somministrazione - ha ricordato che, ex lege n. 178/2020 , è consentita, sino al 31 marzo 2021, la proroga o il rinnovo di tali contratti per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.
Tale proroga c.d. “una tantum” vale sia per i contratti a termine che per la somministrazione a termine.
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