Con le previsioni di cui all’articolo 8 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, valevoli per l’anno 2021, che si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
Le suddette previsioni consentono ai medesimi datori di lavoro di poter usufruire di massimo 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, mentre di massimo 28 settimane nel caso di trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
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