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FINE RAPPORTO

Licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione

Il licenziamento per sopravvenuta inabilità rientra appieno nel “blocco” dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 15 Febbraio 2021
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione

Il Tribunale di Ravenna, nella sentenza 7 gennaio 2021 , ha fornito importanti chiarimenti in ordine al licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione, ricomprendendo tale tipologia di recesso nell’alveo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con conseguente assoggettamento dello stesso nell’ambito applicativo del “blocco” dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da ultimo confermato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che lo ha prorogato fino al 31 marzo 2021. Dopo aver riepilogato la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la tutela applicabile in caso di nullità del recesso e le disposizioni emergenziali COVID-19, illustriamo il contenuto della decisione.

 

La legge n. 604/1966 disciplina il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, con preavviso, in relazione all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro. La recente sentenza del Tribunale di Ravenna fornisce chiarimenti in merito al licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

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