Continuano a susseguirsi, nel nostro ordinamento, interventi normativi volti a contrastare l’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus Covid-19, sia con riferimento all’ambito sociale che al mondo del lavoro.
Anche la Legge di Bilancio, infatti, con effetti dal 1° gennaio 2021, dispone come i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause riconducibili all’emergenza sanitaria in atto possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane.
Sul punto, con Circolare del 17 febbraio 2021, n. 28 l’Inps illustra le novità apportate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 300 a 305 di cui alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
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