Con le previsioni di cui all’articolo 1, commi da 300 a 305 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021), il Legislatore introduce le nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, valevoli per l’anno 2021.
Per far fronte all’emergenza epidemiologica derivante dal diffondersi del virus Covid-19, e, in particolare per contrastarne gli effetti negativi prodottisi sul tessuto socio-economico, a partire dal mese di marzo 2020 si sono succeduti diversi provvedimenti normativi che hanno costituito l’impianto delle disposizioni di base degli ammortizzatori sociali.
Anche la Legge di Bilancio, con effetti dal 1° gennaio 2021, dispone come i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause riconducibili all’emergenza sanitaria in atto possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane.
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