L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 26 novembre 2020, prot. n. 1046 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla base computo per il calcolo della quota d’obbligo ex lege n. 68/1999 in caso di c.d. “passaggio di appalto”. Al riguardo, l’INL – nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato del 15 maggio 2017, n. 2252 nella quale, con riferimento ad appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, si affermava che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per 'cambio appalto' ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva” – ha ribadito che in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999.
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