Tra le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, l’art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (su cui erano intervenuti la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 80 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), aveva disposto, fino al 17 agosto 2020, il “blocco” di talune tipologie di licenziamento e delle procedure di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 in corso, e aveva introdotto la possibilità del datore di revocare, al ricorrere di determinate condizioni, il recesso per giustificato motivo oggettivo. Tali disposizioni, con alcune significative novità, sono state di fatto prorogate dall’articolo 14 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto “Agosto”), in relazione al quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le proprie indicazioni operative nella Nota 16 settembre 2020, prot. n. 713. Illustriamo il contenuto delle nuove misure, entrate in vigore il 15 agosto scorso, alla luce dei recenti chiarimenti amministrativi.
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