Tra le svariate misure adottate per far fronte al coronavirus, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto cura Italia”, entrato in vigore il 17 marzo scorso e convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), all’articolo 46 , ha previsto la sospensione di talune tipologie di licenziamenti. Tale disposizione è stata oggetto di modifica anche ad opera dell’articolo 80 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”, recante le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), entrato in vigore martedì 19 maggio, che ha disposto la sospensione anche delle procedure di licenziamento per giustificato motivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di procedere alla revoca del recesso per giustificato motivo oggettivo intimato in un determinato periodo e al ricorrere di specifiche condizioni. Si illustra il contenuto della previsione in questione anche alla luce dei provvedimenti/chiarimenti resi noti dai vari Istituti.
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