Come già accaduto negli ultimi anni, il Legislatore sta mostrando sempre più attenzione verso la materia delle misure conciliative vita-lavoro con particolare attenzione alle famiglie. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) infatti, è stato disposto l’innalzamento da 5 a 7 giorni, per il solo anno in corso, dell’obbligo per i padri lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Per l’anno solare 2020, inoltre, l’articolo 1, comma 342 , della Finanziaria 2020 ha confermato la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
La novità opera a seguito di un articolato “restyling” delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotte a suo tempo, in via sperimentale, dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero) e rivisitate con il comma 354 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per il 2017).
Con questo contributo, dunque, oltre a quanto riformato dalla Legge di Bilancio 2020, vogliamo sintetizzare i diritti a favore dei lavoratori padri ad oggi previsti dalla normativa vigente.
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