Con le previsioni dell’art. 1, commi 340 e 341 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato confermato l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.
Nonostante la Legge di Bilancio 2020 abbia ampliato la platea dei beneficiari dell’assegno, dal richiamo alla Legge n. 190/2014 contenuto nella predetta Legge consegue che salvo quanto diversamente disposto, l’assegno di natalità resta disciplinato, nei principi generali, dalle disposizioni contenute nella citata Legge n. 190/2014 e negli atti ad essa collegati.
Con Circolare del 14 febbraio 2020, n. 26, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’accesso al beneficio secondo le novità disciplinate dalla Legge di Bilancio 2020 che, oltre ad estendere l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ne ha previsto anche una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
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