Circolare monografica
RETRIBUZIONE

Tredicesima mensilità e contratto part time

Calcolo della tredicesima mensilità per i lavoratori con regime orario a tempo parziale

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 20 Dicembre 2019
Tredicesima mensilità e contratto part time

Disciplinata dai contratti collettivi, la gratifica natalizia (c.d. tredicesima mensilità) corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro dipendenti e collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie.

Il suo valore, nel dettaglio, viene determinato sulla base della retribuzione globale di fatto spettante ai lavoratori nel mese di dicembre mentre il diritto alla sua percezione è basato sulla prestazione lavorativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Posto il suddetto regime, con il presente intervento si vuole analizzare la tematica del calcolo della tredicesima mensilità per i lavoratori con regime orario a tempo parziale, lavoratori che, in virtù del principio di non discriminazione, non possono essere destinatari di un trattamento economico e normativo più sfavorevole di quello riconosciuto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, seppur le prestazioni debbano essere riproporzionate sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La gratifica natalizia, disciplinata dai contratti collettivi, corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua e deve essere pagata entro dicembre. Il suo calcolo per i lavoratori part-time segue le stesse regole dei lavoratori a tempo pieno.