Disciplinata dai contratti collettivi, la gratifica natalizia (c.d. tredicesima mensilità) corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro dipendenti e collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie.
Il suo valore, nel dettaglio, viene determinato sulla base della retribuzione globale di fatto spettante ai lavoratori nel mese di dicembre mentre il diritto alla sua percezione è basato sulla prestazione lavorativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Posto il suddetto regime, con il presente intervento si vuole analizzare la tematica del calcolo della tredicesima mensilità per i lavoratori con regime orario a tempo parziale, lavoratori che, in virtù del principio di non discriminazione, non possono essere destinatari di un trattamento economico e normativo più sfavorevole di quello riconosciuto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, seppur le prestazioni debbano essere riproporzionate sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati