Per espressa previsione dell’art. 1 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 vengono indentificate, all’interno del calendario dell’anno, una serie di festività durante le quali il dipendente, pur astenendosi dal lavoro, riceve la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. In caso di prestazione lavorativa durante tali giornate, invece, egli percepirà, oltre alla retribuzione globale di fatto giornaliera, anche quanto spettante per le ore di lavoro effettivamente prestate maggiorate in ossequio alle previsioni stabilite dalla contrattazione collettiva applicata.
Se disposizioni normative e contrattazione collettiva ben definiscono il trattamento economico da riconoscere in tali situazioni, possono, tuttavia, sorgere dubbi quanto all’applicazione di tale istituto in casi particolari quali i contratti di lavoro intermittente (o a chiamata), ove il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo.
Con il presente intervento, dunque si vuole analizzare il corretto trattamento retributivo da riconoscere ai lavoratori intermittenti qualora chiamati a prestare la propria opera in giorni considerati festivi.
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