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MATERNITÀ E PATERNITÀ

Allattamento e buoni pasto: solo per chi lavora per almeno 6 ore

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di diritto ai buoni pasto per i dipendenti che fruiscono di permessi per allattamento

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 13 Dicembre 2019
Allattamento e buoni pasto: solo per chi lavora per almeno 6 ore

Con Sentenza del 28 novembre 2019, n. 31137 , la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di diritto ai buoni pasto per i dipendenti che fruiscono di permessi per allattamento ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, statuendo come non ne possano fruire i lavoratori che svolgono un orario giornaliero effettivo inferiore a quello minimo contrattuale, seppur per effetto dei benefici connessi alla tutela della maternità e della paternità.

Nonostante, infatti, la legge equipari i permessi per allattamento alle ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, viene ritenuto illegittimo riconoscere anche a dipendenti del tutto assenti dal servizio, per qualsiasi motivo, emolumenti accessori, a carattere speciale e tassativo, previsti esclusivamente per i lavoratori effettivamente presenti, quali, appunto, i buoni pasto.

Dello stesso avviso, inoltre, è anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Interpello del 16 aprile 2019, n. 2, ha affermato che in caso di presenza sul luogo di lavoro inferiore alle 6 ore, a seguito di fruizione delle ore di allattamento previste dall’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice non ha diritto alla pausa di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e conseguentemente all’attribuzione del buono pasto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il buono pasto è un documento che attribuisce il diritto al servizio sostitutivo di mensa. Esistono regole specifiche per l'utilizzo e l'esenzione fiscale. La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori con orario inferiore a quello contrattuale non hanno diritto ai buoni pasto durante i permessi per allattamento.