Il distacco è un istituto espressamente disciplinato, nel nostro ordinamento, dall’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e tramite la cui applicazione i datori di lavoro possono soddisfare un proprio interesse, ponendo “temporaneamente” il lavoratore (o più lavoratori) a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La fattispecie del distacco – così come descritta a cura del citato art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 – è altresì disciplinata dalla medesima fonte normativa nel caso in cui la stessa sia utilizzata all’interno dei contratti di rete d’impresa.
Dottrina e giurisprudenza, dunque, sono più volte intervenute per definire i confini entro cui il distacco possa essere considerato genuino, chiarendo come all’interno della fattispecie dei contratti di rete l’interesse del distaccante consegua “automaticamente” alla costituzione della rete medesima e, pertanto, sia da considerarsi legittimo l’utilizzo del distacco stesso.
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