Nel quadro della riforma del mercato del lavoro (cfr. legge delega 10 dicembre 2014, n. 183), è stato emanato il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa sulle mansioni. Quale principio di portata generale, all’art. 1 del citato D.Lgs. n. 81, si prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
All’interno del c.d. “codice dei contratti” vi sono numerose disposizioni che condizionano il ricorso a determinati contratti “atipici” (ad esempio apprendistato e lavoro intermittente) al rispetto - oltre che dei requisiti di legge o del contratto collettivo - di specifici limiti di età.
Proseguiamo la nostra disamina sulla possibilità di stipulare contratti atipici in relazione all’età del lavoratore, occupandoci della fascia di età che va dai 28 ai 41 anni compiuti.
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