Circolare monografica
LAVORO SUBORDINATO

La scelta del “contratto atipico” in base all’età del lavoratore: dai 28 ai 41 anni

Requisiti di specifici limiti di età nell'utilizzo dei "contratti atipici"

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 11 Luglio 2018
La scelta del “contratto atipico” in base all’età del lavoratore: dai 28 ai 41 anni

Nel quadro della riforma del mercato del lavoro (cfr. legge delega 10 dicembre 2014, n. 183), è stato emanato il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa sulle mansioni. Quale principio di portata generale, all’art. 1 del citato D.Lgs. n. 81, si prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

All’interno del c.d. “codice dei contratti” vi sono numerose disposizioni che condizionano il ricorso a determinati contratti “atipici” (ad esempio apprendistato e lavoro intermittente) al rispetto - oltre che dei requisiti di legge o del contratto collettivo - di specifici limiti di età.

Proseguiamo la nostra disamina sulla possibilità di stipulare contratti atipici in relazione all’età del lavoratore, occupandoci della fascia di età che va dai 28 ai 41 anni compiuti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La tipologia contrattuale ammessa per la fascia di età 28-41 anni include contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato di II e III livello.