In relazione ai redditi rilevanti ex art. 53 TUIR e conseguiti dall’Ingegnere già iscritto all’AGO svolgendo una collaterale attività libero-professionale, sussiste un obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS anche in caso di versamento a INARCASSA del «contributo integrativo»: secondo i Giudici di legittimità (sentenza 18 gennaio 2018, n. 1172 ) quest’ultima forma di contribuzione non risulta idonea a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista (a differenza del versamento del «contributo soggettivo»). Nel presente approfondimento, una volta ripercorso l’iter argomentativo seguito dalla Cassazione, seguiranno alcune considerazioni critiche allo stesso.
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