In relazione alle singole tipologie contrattuali, il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, pone numerose limitazioni. Tra esse vi è il divieto di stipulare un determinato contratto (per esempio, quello a tempo determinato) qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ossia nel rispetto della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare 15 marzo 2018, n. 49 , ha fornito importanti chiarimenti circa le conseguenze della violazione del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi. L’occasione è utile per fare il punto su tale delicata questione, anche con riguardo ad altre tipologie di lavoro “flessibile”.
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