Disciplinata dai contratti collettivi, la gratifica natalizia (c.d. tredicesima mensilità) corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua che i datori di lavoro devono pagare ai loro dipendenti e collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie.
Il suo valore viene determinato sulla base della retribuzione globale di fatto spettante ai lavoratori nel mese di dicembre, mentre il diritto alla sua percezione è basato sulla prestazione lavorativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Alla disciplina generale, per il 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 e ulteriormente modificato dall’articolo 2 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167, aggiunge un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.