Gli operatori economici che realizzano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA ai fornitori, utilizzando un plafond IVA accumulato, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972.
Un soggetto acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, sia superiore al 10%. Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell’anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale di credito d’imposta.
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