I crediti iscritti in bilancio sono soggetti ad un trattamento differenziato dal punto di vista civilistico e fiscale. Civilisticamente è necessario valutare i crediti secondo il criterio del costo ammortizzato ovvero, secondo il valore di presumibile realizzo, ossia in base alla prevedibile esigibilità degli stessi, provvedendo eventualmente alla rettifica del valore nominale iscritto in bilancio tramite lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione. Fiscalmente, invece, sono ammesse in deduzione: la perdita su crediti, al sussistere delle condizioni previste dall'art. 101 del TUIR (presenza di elementi certi e precisi, “in ogni caso” se il debitore è soggetto a procedure concorsuali ecc.); una percentuale forfetaria di svalutazione pari allo 0,50% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio e fino a che il fondo esistente alla fine del periodo d’imposta ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti, come stabilito dall'art. 106 del TUIR.
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