L’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie, versando l’eventuale imposta dovuta e usufruendo della riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più tempestivamente provvede a ravvedersi.
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