Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale.
Ora, la risoluzione avrebbe quale fondamento il venire meno del presupposto normativo di nomina in ragione del differimento disposto, prima, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, e, poi, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Sussiste dunque anche in questa particolare fattispecie la necessità di assicurare la continuità di revisione per una società che era obbligata per la prima volta a nominare il revisore entro il 16 dicembre 2019? Nella maggior parte dei casi il revisore ha avuto poco tempo per effettuare un’adeguata revisione sul bilancio 2019.
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