L’art. 30 (Trasferte per il settore metalmeccanica e installazione di impianti) del CCNL Artigiani Metalmeccanici prevede: “La misura dell’indennità di trasferta è la seguente: a partire dal 1° gennaio 2000: euro 30,99”.
Pertanto, al dipendente verrà riconosciuto, in caso di trasferta in Italia, un importo pari a euro 30,99.
Il comma 5 dell’art. 51 del TUIR prevede l’esenzione contributiva e fiscale fino alla soglia giornaliera di euro 46,48.
Si chiede se è possibile riconoscere al dipendente una trasferta esente per un massimo di euro 46,48 al giorno, come previsto dall’art. 51del TUIR, nonostante il contratto preveda il limite di euro 30,99.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati