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Indennità di trasferta esenti

di Lelio Cacciapaglia | 27 Marzo 2020
Indennità di trasferta esenti

L’art. 30 (Trasferte per il settore metalmeccanica e installazione di impianti) del CCNL Artigiani Metalmeccanici prevede: “La misura dell’indennità di trasferta è la seguente: a partire dal 1° gennaio 2000: euro 30,99”.

Pertanto, al dipendente verrà riconosciuto, in caso di trasferta in Italia, un importo pari a euro 30,99.

Il comma 5 dell’art. 51 del TUIR prevede l’esenzione contributiva e fiscale fino alla soglia giornaliera di euro 46,48.

Si chiede se è possibile riconoscere al dipendente una trasferta esente per un massimo di euro 46,48 al giorno, come previsto dall’art. 51del TUIR, nonostante il contratto preveda il limite di euro 30,99.

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