Un contribuente trimestrale nel mese di luglio ha emesso tre fatture, sbagliando la numerazione (ad esempio, fattura 100 del 10 luglio 2019, fattura 101 del 2 luglio 2019 e fattura 103 del 5 luglio 2019), di cui una fattura con reverse charge.
Si chiede se tali errori siano da considerare una violazione meramente formale o, visto che tali registrazioni non hanno avuto influenza sulla liquidazione IVA, sia da applicare la sanzione di 250 euro oppure la sanzione dal 90 al 180 per cento dell’imposta, con un minimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La sanzione deve poi essere applicata per le tre fatture?
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