Si chiede se la prassi prevista dalla risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E, sia tuttora in vigore. Succede infatti sempre più spesso che negli acquisti su marketplace di Amazon il venditore intracomunitario:
a. emetta fattura senza IVA con l’indicazione “Inversione contabile - Art. 194 della Dir. n. 2006/112/CE” e partita IVA italiana “normale” (si presume quindi con stabile organizzazione) tipo P. IVA ITxxxxxxx0042
oppure
b. emetta fattura senza IVA con l’indicazione “Inversione contabile - Art. 194 della Dir. n. 2006/112/CE” e partita IVA italiana di soggetto direttamente identificato tipo “VAT No. ITxxxxxxx9993.
Si ritiene che entrambe le fattispecie siano errate; la prima dovrà contenere l’addebito dell’IVA (normale fattura interna), mentre la seconda dovrà obbligatoriamente contenere la partita IVA dello Stato comunitario del cedente (Francia, Polonia, Germania ecc.).
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