Se il terreno e/o l’area risultano, a suo tempo, acquisiti separatamente, è necessario, per procedere allo scorporo, fare riferimento al valore desumibile dalla contabilità o dagli atti aziendali, mentre, se sono stati acquistati congiuntamente al fabbricato, il principio contabile nazionale OIC 16 pone in rilievo che, se “il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento”.
È corretto affermare che, ai fini dell’ammortamento, il valore del fabbricato deve necessariamente essere scorporato, anche in base a stime. Pertanto, ne deriva che, oltre alla perizia del terreno riferita al momento dell’acquisto del bene immobile, è possibile procedere ad utilizzare altri criteri, quali i valori individuati dalle delibere comunali ai fini della tassazione delle aree edificabili all’epoca dell’acquisto.
In difetto di un’espressa indicazione al riguardo, ci si chiede se lo scorporo deve essere applicato a tutti i fabbricati e non solo ai cosiddetti “cielo-terra”, in analogia a quanto previsto dalla normativa fiscale.
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