Il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell’interruzione di un’attività economica effettiva imputabile alla controparte, non può essere ascritto ai passive income di cui all’art. 167, comma 4, lettera b), del TUIR e, di conseguenza, è irrilevante ai fini dell’applicazione della CFC. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025.
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