Con la circolare n. 7 del 2025 Assonime analizza le novità previste dalla Legge di Bilancio 2025 per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. L’art. 1, comma 48, della Legge n. 207/2024 ha modificato l’art. 51 del TUIR.
Più precisamente, è stata sostituita la lettera a) del comma 4 che disciplina le modalità con cui calcolare l’ammontare della retribuzione in natura ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Per la prima volta, è stato introdotto un criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente attribuibile all’uso privato dell’auto aziendale che prende come riferimento la tipologia di alimentazione del veicolo, anziché le emissioni.
Dal 2025, per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Nella sua analisi Assonime evidenzia che:
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