Al ricorrere di determinate condizioni anche la vendita di singoli servizi turistici rientra nel c.d. metodo detrattivo base da base comma 5-bis dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, Decreto IVA (o Regime TOMS in ambito UE) che dispone l’applicazione dell’IVA se dovuta con aliquota ordinaria sulla differenza tra il prezzo di vendita pagato all’agenzia di viaggi dal viaggiatore e il rispettivo costo d’acquisto, al lordo della relativa imposta.
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