La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Questa novità si inserisce nel contesto del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Decorrenza dell’obbligo - La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica non solo alle imprese costituite successivamente a questa data, ma anche a quelle già esistenti. Tuttavia, per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, è stato fissato un termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino al 30 giugno 2025.
Soggetti obbligati - L’obbligo si estende a tutte le forme societarie che possono svolgere attività imprenditoriale, escludendo le società semplici (eccetto quelle agricole) e le società di mutuo soccorso. Sono inoltre esclusi i consorzi e le società consortili. Le reti di imprese possono essere incluse se hanno un fondo patrimoniale comune e svolgono attività commerciali con i terzi.
Soggetti tenuti alla comunicazione - La norma si riferisce ai soggetti che svolgono funzioni di gestione dell’impresa, inclusi i liquidatori. È necessario che ciascun amministratore abbia un indirizzo PEC proprio, distinto da quello dell’impresa.
Ammissibilità dell’indirizzo PEC - Non ci sono limitazioni esplicite sull’indirizzo PEC da comunicare, ma è preferibile che sia diverso da quello dell’impresa per garantire trasparenza e gestione efficiente della posta.
Aspetto |
Descrizione |
Decorrenza |
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Soggetti Obbligati |
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Soggetti Tenuti alla Comunicazione |
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Scadenza per le imprese esistenti |
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Questa normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni relative agli amministratori delle imprese, contribuendo così a un contesto imprenditoriale più chiaro e regolamentato.
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