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Polizze catastrofali: l’obbligo non riguarda i veicoli

6 Marzo 2025
Polizze catastrofali: l’obbligo non riguarda i veicoli

Il MEF, di concerto con il MIMIT, ha emanato il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025 che disciplina l’obbligo, da parte delle imprese, di stipulare delle polizze assicurative a copertura delle calamità naturali introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Le Compagnie assicurative dovranno:

  • predisporre le nuove polizze (per le compagnie che già non prevedono tale tipo di copertura);
  • adeguare i contratti assicurativi già previsti nell’offerta alla clientela secondo le disposizioni del D.M. attuativo entro il 29 marzo 2025 (30 giorni dalla pubblicazione del Decreto).

Per le polizze già sottoscritte, l’adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo utile. Se entro il 31 marzo 2025 si verificasse un sinistro, le imprese di assicurazione, entro i successivi 30 giorni, devono verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

Quali beni copre la polizza

L’assicurazione deve coprire i danni causati dagli eventi calamitosi ai beni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ., e cioè:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti etc.

Il nuovo obbligo previsto in ottemperanza alla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 105, Legge n. 213/2023) non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Non rientrano infatti nella definizione di “impianti e macchinari” sopra citata, infatti, i veicoli iscritti al Pra.

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