Per fruire del “sismabonus acquisti” (art. 16 del D.L. n. 63/2013) è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile, oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione (31 dicembre 2027), con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all’acquirente entro i predetti termini.
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