In caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, i costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette, essendo deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225/2005 e n. 10/2023, non possono essere riconosciuti in via automatica ai fini della detraibilità dell’IVA, poiché in questo caso è onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi siano riferibili a operazioni imponibili esistenti. Questo il chiarimento fornito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5486 del 2 marzo 2025.
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