Anche le imprese minori in contabilità semplificata devono indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze di magazzino, non limitandosi ad annotare l’importo complessivo ma suddividendo i beni in categorie omogenee per tipologia e quantità. In mancanza di tali informazioni, l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo. Questo l’importante principio espresso dalla corte di cassazione con l’ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025.
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