Per effetto del D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), a decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2024). Sia la norma che la relazione illustrativa omettono di esplicitare se tale disciplina si applichi anche ai contribuenti in regime forfetario generando non poche difficoltà interpretative.
In dottrina, al momento, sono state avanzate due ipotesi.
La prima ritiene che, mentre fino al 31 dicembre 2024, i rimborsi spese venivano conteggiati nel calcolo del reddito forfetario e inclusi nella soglia di compensi e ricavi, a decorrere dal 1° gennaio 2025 gli stessi:
Secondo altri tuttavia, tenuto conto che la a relazione tecnica al D.Lgs. n. 192/2024 non ascrive effetti finanziari alla modifica normativa devi ritenersi che nel 2025 per i “forfetari” nulla cambi dal punto di vista della determinazione del reddito. Si ricorda che per il regime previgente l’Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo (circolare n. 5/E/2021 e risposta ad interpello n. 428/2022).
Diversamente, infatti:
È auspicabile che l’Agenzia intervenga al più presto per chiarire quale orientamento sia preferibile.
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