Il Consulente non è un membro dello staff in base alle Staff Regulations delle Nazioni Unite e alle politiche Unicef, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 9/E del 23 gennaio 2025, pertanto, in assenza di tale essenziale requisito soggettivo, non è applicabile nei confronti della consulente Unicef l’esimente prevista in questi casi, con la conseguente affermazione della potestà impositiva dello Stato italiano e l’assoggettamento a tassazione in Italia dei compensi dalla stessa percepiti.
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