Il D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge delega n. 111/2023 modifica la tassazione delle cessioni di quote e partecipazioni da parte di soggetti che esercitano attività professionale.
In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera a), estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
La disposizione modifica l’art. 17 TUIR, in materia di tassazione separata, sostituendo interamente al comma 1, la lettera g-ter) la quale prevede ora che:
In precedenza, la tassazione separata era prevista per i corrispettivi di cui all’art. 54, comma 1-quater (ovvero i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale) se percepiti in unica soluzione.
La differenza tra le due formulazioni, salvo che per l’esplicito riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, dipende dall’adeguamento del testo della norma ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 11/E/2007, par. 7.1) la quale aveva già chiarito in via interpretativa che la tassazione separata fosse applicabile anche nel caso di corrispettivi percepiti in più rate, purché nello stesso periodo di imposta.
Le plusvalenze percepite in relazione a partecipazioni non riferibili all’attività artistica o professionale restano, naturalmente, produttive di redditi diversi.
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Questo documento fa parte del FocusRiforma IRPEF-IRES
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