Quando il refitting (letteralmente “rimessa a nuovo”) è particolarmente invasivo, ad esempio poiché necessario a rendere un’imbarcazione ad uso privato idonea all’uso commerciale, si ritiene di poter assimilare, ai fini fiscali, tale fattispecie a quella delle navi in costruzione, considerando dunque sussistente la destinazione commerciale solo a seguito dell’iscrizione dell’imbarcazione nel registro delle navi commerciali (verosimilmente all’esito degli interventi di refitting). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 1 del 2 gennaio 2025.
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