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Regime forfetario e verifiche di fine anno

20 Dicembre 2024
Regime forfetario e verifiche di fine anno

In vista di fine anno i contribuenti in regime forfetario devono porre in essere alcune verifiche al fine di non incorrere in casi di uscita obbligatoria dal regime di favore.

Come noto, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui:

  • il limite dei ricavi/compensi supera la soglia di 85.000 euro;
  • si verifica una delle condizioni indicate al comma 57, vale a dire nei casi in cui il contribuente:
    • si avvalga di un regime speciale IVA o II.DD;
    • assuma la qualità di socio in una società di persone, impresa familiare, associazione professionale di cui all’art. 5 del TUIR ovvero in una s.r.l. o associazione in partecipazione (alle condizioni di cui alla Legge n. 145/2018);
    • perda la residenza italiana (come inteso dal comma 57);
    • effettui operazioni di compravendita di auto nuove ovvero di immobili e aree fabbricabili;
    • eserciti un’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero di soggetti che sono direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
    • nell’anno precedente abbia sostenuto spese per lavoro dipendente per un importo superiore a 20.000 euro;
    • nel periodo d’imposta precedente sia titolare di redditi di lavoro dipendente o pensione (artt. 49 e 50 del TUIR) per importi superiori alla soglia di 30.000 euro;
  • diviene definitivo un accertamento nel quale venga riscontrato il venir meno delle condizioni di accesso al regime.

Per effetto di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è prevista inoltre la cessazione del regime forfetario nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi/compensi risulti superiore a 100.000 euro.

Appare utile ricordare che nella valutazione del limite di ricavi si applica il principio di cassa, pertanto:

  • se al 19 dicembre 2024 ho fatturato e incassato le prime 11 fatture relative al 2024 per un totale di 95.000 euro;
  • in data 20 dicembre emetto la 12 fattura per un importo pari a 8.000 euro;
  • uscirò dal forfetario già a partire dal 2024 solo in caso di incasso entro il 31 dicembre 2024, salvando invece il regime di favore per il periodo d’imposta in corso ove il pagamento venisse posticipato all’anno 2025.

Sotto il profilo procedurale i contribuenti che escono dal regime forfetario devono:

  • procedere alla rettifica della detrazione IVA nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie;
  • ricordare che, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, l’art. 1, comma 72, della Legge n. 190/2014 prevede che:
    • i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi;
    • i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario (con penalizzazione, quindi, in caso di fatture non incassate).

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