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ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Le lettere di compliance dell’Agenzia fanno discutere: qual è il rischio di una mancata risposta?

6 Dicembre 2024
Le lettere di compliance dell’Agenzia fanno discutere: qual è il rischio di una mancata risposta?

Migliaia di lettere di compliance recapitate alle partite IVA. Le comunicazioni inviate in modalità massiva segnalano la presenza di una situazione anomala nella dichiarazione dei redditi presentata lo scorso 31 ottobre 2024 (anno d’imposta 2023) e “invitano” nuovamente a valutare l’ipotesi di aderire al CPB, entro il 12 dicembre 2024.

Si legge:

Ogni anno l’Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per l’attività di controllo. In tale contesto, è stato rilevato che la sua dichiarazione per l’anno 2023 indica un reddito derivante da attività d’impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico. Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo.

Seguono le indicazioni per rendere coerente il reddito dichiarato con il valore minimo di settore, proponendo due diverse soluzioni:

  1. integrare la dichiarazione dei redditi 2024;
  2. o aderire, entro il 12 dicembre, al CPB per il biennio 2024-25, in modo da potersi avvalere, entro il 31 marzo 2025, anche del ravvedimento speciale per il 2018-2022.

L’equiparazione controversa del reddito d’impresa o da lavoro autonomo con quello dei lavoratori dipendenti che lavorano nel medesimo settore fa discutere. ADC, AIDC e UNGDCEC hanno fatto notare che “Ancora una volta l’Agenzia, con comunicazioni prive di contenuto tecnico informativo, crea a tappeto paure infondate nei nostri clienti che inevitabilmente si rivolgono a noi per ricevere assistenza, che si traduce in consulenza a basso valore aggiunto che richiede ore ed ore del nostro tempo, che difficilmente riusciremo a farci retribuire”.

Le lettere di compliance - continua la nota stampa -, introdotte con l’intento di favorire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e la trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sembrano diventate uno strumento intimidatorio, volto a indurre il contribuente a prendere determinate decisioni. Questa sembra essere l’ennesima richiesta di adesione al Concordato preventivo biennale, strumento che, è del tutto evidente, non ha riscosso il successo sperato dal Legislatore. I contribuenti e i commercialisti che li assistono, seppur con tante difficoltà, hanno già effettuato le valutazioni circa l’adesione al concordato preventivo biennale e un eventuale cambio di idee non può essere frutto di una lettera dai toni inopportuni”.

Si tratta di una anomalia direttamente correlata al nuovo indicatore individuato dalla Nota tecnica e metodologica attuativa del Concordato preventivo biennale, contenuta nell’All. 1 al D.M. 14 giugno 2024.

L’anomalia deriva dal confronto:

  • tra la base imponibile concordataria calcolata con i criteri di cui al citato D.M. 14 giugno 2024
  • col livello di redditività minimo di settore, individuato nell’All. 1 al Decreto.

La Nota tecnica del CPB, per ciascun settore di attività, ha analizzato la distribuzione della spesa media per dipendente dichiarata negli ultimi anni dai contribuenti che operano nell’ambito di tale settore. Ha, quindi, individuato un:

  • valore minimo (reddituale) di riferimento settoriale,
  • individuando una situazione anomala il dichiarare un reddito inferiore a detta spesa media per dipendente.

In sostanza, risulta anomalo che il datore di lavoro dichiari un reddito inferiore a quanto corrisposto mediamente ai propri dipendenti.

In particolare:

  • se la quantificazione del reddito concordato risulta inferiore a detto reddito minimo, viene preso come riferimento per il reddito da proporre tale valore minimo (nel limite massimo di € 40.000).

Dunque, il software Il TuoIsa confronta il reddito concordato in via di formazione con il reddito minimo settoriale (indicato nell’All. 1, del D.M. 14 giugno 2024 nella colonna “limite sett”), assumendo, nel calcolo concordato, il maggiore dei due valori.

Ora, l’Agenzia delle Entrate assume il medesimo meccanismo confrontando, tuttavia:

  • il reddito minimo di settore
  • con reddito d’impresa/lavoro autonomo dichiarato nel mod. Redditi.

Quindi un imprenditore che dichiara nel quadro RF/RG per l’anno 2023 un reddito di € 18.000, cioè inferiore a €. 18.984, riceverebbe la lettera di compliance.

Le soluzioni - Secondo l’Ufficio, il contribuente può regolarizzare la posizione:

  • inviando una dichiarazione integrativa del Mod. Redditi 2024, integrando il reddito dichiarato - trattandosi di una dichiarazione infedele (ricavi omessi o costi non deducibili) e di una violazione commessa dopo il 1/09/2024, si applicherà la sanzione del 70% delle maggiori imposte o minor credito dichiarato, da ridurre a 1/9 entro i 90 giorni con il ravvedimento operoso
  • o aderire al CPB per il biennio 2024-2025 entro il 12 dicembre 2024.

Le motivazioni che inducono a considerare giustificata l’anomalia vanno tarate sul contribuente. È opportuno documentare il più possibile dette situazioni, in attesa di eventuali successive notifiche.

La richiesta dell’Agenzia, che ritiene che il contribuente possa “rendere il reddito coerente con il valore minimo di settore” aderendo al CPB sul 2024-2025, stimola il contribuente, in sostanza, a coprire anche l’anno 2023, oltre al biennio 2024-2025 con l’adesione al CPB (con un reddito concordato che risulterà probabilmente più elevato) e gli anni pregressi 2018-2022 con il regime del ravvedimento.

Il contribuente che non dovesse aderire alle proposte dell’Agenzia non deve affrontare un rischio immediato. Si tratta di attendere l’eventuale schema d’atto o avviso basato su “presunzioni semplici”. In particolare, ove a seguito di approfondimenti successivi, l’Ufficio dovesse rinvenire ulteriori situazioni di anomalia, potrebbero allora elaborare un accertamento analitico-induttivo (per la presenza di più presunzioni gravi precise e concordanti, anche grazie alle osservazioni che dopo lo schema d’atto verranno fornite dal contribuente all’Ufficio). Il mancato adeguamento alle proposte, potrebbe portare sicuramente all’inserimento nelle “liste selettive” per l’accertamento futuro da parte dell’Agenzia delle Entrate, come la norma istitutiva del CPB aveva di fatto già promesso.

Comunicato Stampa congiunto 4 dicembre 2024

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