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Imposte dirette

Proroga acconto 2024: slitta anche la maggiorazione da CPB

4 Dicembre 2024
Proroga acconto 2024: slitta anche la maggiorazione da CPB

Il rinvio dei termini di versamento del secondo acconto imposte 2024 che sarà effettivamente introdotta in sede di conversione del decreto fiscale, D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, si applica anche per la maggiorazione degli acconti d’imposta al cui pagamento sono tenuti gli aderenti al concordato preventivo biennale (CPB). La novità viene anticipata da Assosoftware, a seguito di interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria, a mezzo comunicato stampa del 29 novembre 2024.

La proroga in argomento, annunciata da un comunicato stampa del Mef, riguarda tutte le persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi/compensi inferiori a 170.000 euro (per i titolari di reddito agrario il riferimento è al volume d'affari).

L’emendamento riprende il medesimo contenuto dell’art. 4 del D.L. n. 145/2023, consentendo ai soggetti che rispettano tali requisiti, di effettuare il versamento della seconda rata di acconto (ordinariamente in scadenza il prossimo 2 dicembre):

  • entro il prossimo 16 gennaio,
  • eventualmente anche in cinque rate mensili di pari importo scadenti ogni giorno 16 del mese a partire da gennaio 2025.

La disposizione, che riguarda le imposte sui redditi, coinvolge, come lo scorso anno, anche tutte le imposte sostitutive e la cedolare secca (non sono invece prorogati i contributi INPS).

Rientrano quindi nella proroga:

  • IRPEF,
  • Addizionale comunale IRPEF (per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti),
  • Cedolare secca,
  • Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime di vantaggio,
  • Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario,
  • IVIE,
  • IVAFE.

Ovviamente, spiega Assosoftware nel comunicato, il provvedimento dello scorso anno non poteva tener conto del nuovo regime del Concordato Preventivo Biennale e della relativa maggiorazione del secondo acconto, per i soggetti che aderiscono al CPB e intendono effettuare il calcolo del II acconto con il c.d. “metodo storico”. Tuttavia, considerato che l’imposta sostitutiva legata alla maggiorazione è di fatto un incremento dell’acconto ordinario, si deve ritenere che i soggetti che aderiscono al CPB, se ricorrono le condizioni dei limiti di ricavi/compensi, possano beneficiare della proroga del versamento del 2° acconto includendo anche l’imposta sostitutiva da “maggiorazione” degli acconti ordinari.

Questo documento fa parte del FocusAcconti