Se manca il progetto approvato dalla Regione competente che regolamenti l’attività di bonifica, peraltro soltanto eventuale in quanto condizionata dalla previa verifica dello stato della qualità del suolo in esito alla realizzazione della attività di rimozione dei rifiuti, non trova applicazione, in relazione all’attività di rimozione dei rifiuti, l’aliquota IVA nella misura del 10%, prevista ai sensi dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 234/E del 29 novembre 2024.
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