L’importo percepito dall’erede in una unica soluzione a titolo di liquidazione del fondo pensione estero del de cuius rientra tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR per il quale, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull’intero importo percepito, il regime di tassazione separata previsto dall’art. 17 del medesimo TUIR, trattandosi di somme percepite in qualità di erede. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 229/E del 27 novembre 2024.
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