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Ufficiale il rinvio al 16.01.25 del versamento del secondo acconto delle imposte, ma non per tutti

27 Novembre 2024
Ufficiale il rinvio al 16.01.25 del versamento del secondo acconto delle imposte, ma non per tutti

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024 , il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Restano esclusi i non titolari di p. iva (soci di società trasparenti e associazioni professionali) e i titolari che hanno un volume di ricavi e compensi superiori a 170.000 euro nel 2023, nonchè le società di persone e capitali.

Leggi il Commento Rinvio secondo acconto 2024: soggetti ammessi e modalità

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria (si riepilogano in tabella tutte le casistiche per i versamenti degli acconti, ndR):

IMPORTO DA VERSARE

Cod. trib.

IMPORTO DA VERSARE

Cod. trib.

Acconto IRPEF (2° o unica rata)

4034

Acconto cedolare secca (2° o unica rata)

1841

Acconto IRES (2° o unica rata)

2002

IVIE (2° o unica rata)

4045

Acconto IRAP (2° o unica rata)

3813

IVAFE (2° o unica rata)

4048

Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata)

1794

Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata)

2019

Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata)

1791

Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB

4070

Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB

4068

Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB

 

4072

Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB

4069

In sede di versamento,  il contribuente può utilizzare in compensazione  i crediti a disposizione.

L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:

SANZIONE

RIDUZIONE CON RAVV.

SANZ. RIDOTTA

GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO

0,83% a giorno

1/10

da 0,083% a 1,167%

entro il 14° giorno dalla scadenza

12,5%

1,250%

dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

12,5%

1/9

1,389

dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

25%

1/8

3,125

  • entro 1 anno dalla violazione
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione

25%

1/7

3,571%

Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”)

I forfettari - Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:

  • l’eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l’eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l’eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
  • e l’eventuale accesso al CPB 2024.

In sintesi:

REGIME 

IMPOSTA PER L'ANNO 2024

ACCONTO

ANNO 2023

ANNO 2024

METODO 

Cod. trib.

Minimi

Forfetario

Sostitutiva 15% (5% startup)

Storico o previsionale

1794 (minimi)

Minimi

Ordinario

Irpef

1794 (minimi)

Forfetario

Forfetario

Sostitutiva 15% (5% startup)

1791 (forfettari)

Forfetario

Ordinario

Irpef

1791 (forfettari)

Ordinario

Forfetario

Sostitutiva 15% (5% startup)

No acconto

Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:

  • è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
  • applicano gli scaglioni d’imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l’Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
  • suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.

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