Posto che il comma 64 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 non prevede nulla al riguardo, la circolare n. 10/E del 2016 ha affermato che, in vigenza di regime, nella determinazione del reddito non rilevano plusvalenze e minusvalenze, anche se riferite a beni strumentali acquistati in periodi d’imposta precedenti all’accesso al regime agevolato. Rientra in tale ipotesi, ad esempio, la vendita di un’autovettura.
Esempio:
Il sig. Verdi, titolare d’impresa artigiana in regime forfetario, nel 2024 vende un’autovettura che al 31 dicembre 2023 risultava ammortizzata al 50%, determinando una plusvalenza pari a 9.000 euro. Detta plusvalenza non rileva ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta 2024.
CASO PARTICOLARE |
CHIARIMENTO |
Estromissione immobile strumentale |
L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 391/2019 ha risolto un dubbio evidenziato dalla stampa specializzata affermando l’importante principio che l’estromissione di un immobile strumentale da parte di un contribuente in regime forfetario non genera plusvalenza imponibile ai fini fiscali. Inoltre, non deve essere compilata l’apposita sezione del quadro RQ del modello redditi. |
Plusvalenza da cessione azienda |
La disciplina della cessione d’azienda da parte di un contribuente in regime forfetario è stata delineata dalla risposta ad istanza di interpello n. 478/2019, in tale sede, l’Agenzia delle Entrate è arrivata alla sorprendente affermazione che i plusvalori derivanti da cessione d’azienda devono essere suddivisi in due tipologie:
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Da ultimo si evidenzia che sono invece ben rilevanti nella determinazione del reddito le plusvalenze e/o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali conseguite successivamente alla fuoriuscita dal regime agevolato.
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