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Forfetario al 5% precluso per chi ha già avviato l’attività

25 Novembre 2024
Forfetario al 5% precluso per chi ha già avviato l’attività

Non può applicare il regime forfetatio con imposizione al 5%, la titolare di partita IVA che si trova al secondo anno di attività, dopo aver adottato il regime semplificato in considerazione della causa di esclusione dal forfait legata al conseguimento di ricavi da lavoro dipendente oltre la soglia di 30.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 226/2024.

Il comma 65 della Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione del regime forfetario con aliquota al 5% per le imprese in fase di start-up ossia nei primi cinque anni di attività.

La possibilità di applicare l’aliquota ridotta al 5% anziché al 15% richiede il possesso di specifici requisiti.

In particolare, “al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5%, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate nel caso specifico, la previsione di tale aliquota agevolata è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva).

Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

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