Non può applicare il regime forfetatio con imposizione al 5%, la titolare di partita IVA che si trova al secondo anno di attività, dopo aver adottato il regime semplificato in considerazione della causa di esclusione dal forfait legata al conseguimento di ricavi da lavoro dipendente oltre la soglia di 30.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 226/2024.
Il comma 65 della Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione del regime forfetario con aliquota al 5% per le imprese in fase di start-up ossia nei primi cinque anni di attività.
La possibilità di applicare l’aliquota ridotta al 5% anziché al 15% richiede il possesso di specifici requisiti.
In particolare, “al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5%, a condizione che:
Secondo l’Agenzia delle Entrate nel caso specifico, la previsione di tale aliquota agevolata è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva).
Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.
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