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IRPEF

Il trattamento fiscale degli omaggi di fine anno

15 Novembre 2024
Il trattamento fiscale degli omaggi di fine anno

In occasione dell’arrivo della fine dell’anno e delle festività natalizie è prassi per molte imprese e professionisti offrire omaggi ai propri clienti. Riepiloghiamo di seguito la disciplina applicabile ai fini delle imposte sui redditi.

Imprese

Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dall’art. 108, comma 2, del TUIR:

  • se di valore unitario non superiore a 50,00 euro (al lordo dell’IVA indetraibile), sono interamente deducibili;
  • se di valore unitario superiore a 50,00 euro (al lordo dell’IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente:
    • nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 150.000 euro);
    • nel limite dello 0,6%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 390.000 euro);
    • nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 390.000 euro + lo 0,4% del fatturato caratteristico).

Tenendo presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

Lavoratori autonomi

L’art. 54, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi). Sul punto si fa presente che ai fini IRPEF le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.