Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, disciplinata dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, è ammessa per correggere errori concernenti la corretta individuazione delle poste reddituali, ovvero formali o di calcolo. Diversamente, la procedura non è utilizzabile per revocare le scelte discrezionali effettuate dai contribuenti attraverso la dichiarazione originaria.
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